La normativa Articolo 228 D. Lgs. n.152/06 s.m.i.
Decreto Min. 11 Aprile 2011 N. 82
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (n. 131 dell’8 giugno 2011), il D.M. 11 aprile
2011, n.82 – attuativo del Decreto Legge 152/2006 – definisce i dettagli per l’avvio delle
operazioni che dovranno garantire l’invio a recupero del 100% dei PFU generati sul
territorio nazionale italiano.
Il decreto dispone le modalità operative e gestionali del nuovo sistema: chi sono i
responsabili, come verranno gestite le quantità di PFU e i relativi contributi economici,
chi sono gli organi deputati al controllo e quali saranno le sanzioni in caso di
inadempienze.
Dall’entrata in vigore del provvedimento (il 9 giugno 2011) sono previsti 90 giorni di
tempo per permettere a tutti i soggetti coinvolti di adeguarsi alla nuova normativa,
termine oltre il quale prenderà il via anche in Italia un sistema di gestione nazionale dei
PFU.
Articolo 228 D. Lgs. n.152/06 s.m.i.
L’articolo 228 del decreto legislativo n. 152/06 s.m.i., alla base del Dm 82 dell'11 aprile
2011, riporta quanto segue:
1. Fermo restando il disposto di cui al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209,
nonché il disposto di cui agli articoli 179 e 180 del presente decreto, al fine di
garantire il perseguimento di finalità di tutela ambientale secondo le migliori
tecniche disponibili, ottimizzando, anche tramite attività di ricerca, sviluppo e
formazione il recupero dei pneumatici fuori uso e per ridurne la formazione anche
attraverso la ricostruzione è fatto obbligo ai produttori e importatori di pneumatici
di provvedere, singolarmente o in forma associata e con periodicità almeno
annuale, alla gestione di quantitativi di pneumatici fuori uso pari a quelli dai
medesimi immessi sul mercato e destinati alla vendita sul territorio nazionale,
provvedendo anche ad attività di ricerca, sviluppo e formazione finalizzata ad
ottimizzare la gestione dei pneumatici fuori uso nel rispetto dell’articolo 177,
comma 1.
2. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, d’intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi nel termine di giorni centoventi
dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, sono
disciplinati i tempi e le modalità attuative dell’obbligo di cui al comma 1. In tutte le
fasi della commercializzazione dei pneumatici è indicato in fattura il contributo a
carico degli utenti finali necessario, anche in relazione alle diverse tipologie di
pneumatici, per far fronte agli oneri derivanti dall’obbligo di cui al comma 1.
3. Il trasferimento all’eventuale struttura operativa associata, da parte dei produttori
e importatori di pneumatici che ne fanno parte, delle somme corrispondenti al
contributo per la gestione, calcolato sul quantitativo di pneumatici immessi sul
mercato nell’anno precedente costituisce adempimento dell’obbligo di cui al
comma 1 con esenzione del produttore o importatore da ogni relativa
responsabilità.
4. I produttori e gli importatori di pneumatici inadempienti agli obblighi di cui al
comma 1 sono assoggettati ad una sanzione amministrativa pecuniaria
proporzionata alla gravità dell’inadempimento, comunque non superiore al
doppio del contributo incassato per il periodo considerato.
Contributi ambientali per il
recupero dei PFU
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del DM 11 Aprile 2011, n.82
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